Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.
      2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi, mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, che include anche le attività di emittente televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente in materia, effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce servizio che assolve missione di interesse generale secondo i seguenti princìpi fondamentali:

          a) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;

          b) la garanzia della libertà e del pluralismo nella comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi;

          c) l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a contenuto informativo, anche parziale;

          d) l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

          e) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.

 

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      3. I princìpi di cui al comma 2 si realizzano nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalle nonne comunitarie e da quelle internazionali vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare della dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.
      4. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico è riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, tra l'altro, l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi d'interesse della collettività e alla diffusione in diretta, alla registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e dei servizi audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle concernenti il diritto d'autore, la tutela della personalità e i titoli abilitativi all'attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi.